Termini e Condizioni di Noleggio

  1. Il locatore cede in locazione al conduttore il veicolo oggetto del noleggio (comprensivo degli accessori elencati) per la durata specificata ed al canone convenuto, equipaggiato come da dotazione della Casa Produttrice.
  2. Il conduttore dichiara di aver esaminato il mezzo (accessori compresi) e di averlo trovato di proprio gradimento, nonché idoneo all’utilizzo naturale e convenuto, privo di vizi incidenti su tale idoneità.
  3. Il conduttore dichiara altresì che il mezzo (accessori compresi) si trova in perfetto stato di manutenzione sia meccanica che di carrozzeria, del tutto privo di danni alle lamiere ed alle parti meccaniche, impegnandosi a riconsegnarlo (accessori compresi) nel medesimo stato (salvo il normale deperimento d’uso) ed obbligandosi a risarcire integralmente il locatore dei vizi sopravvenuti (siano o no dovuti a difetto di manutenzione da parte del conduttore) e dei danni riportati, per qualsivoglia causa, dal veicolo e non riparati al momento della riconsegna, nonché del mancato guadagno del locatore per il periodo di fermo tecnico subendo (da valutarsi come da tariffa applicata per la determinazione del canone). Il risarcimento di detti danni potrà essere richiesto dal locatore in ogni momento entro il termine di prescrizione ordinaria, anche qualora i danni non siano riscontrati o riscontrabili al momento della riconsegna.
  4. Il locatore fornisce al conduttore tutti i documenti relativi al mezzo (assicurazione per R.C. verso terzi per i massimali dichiarati in polizza e conosciuti dal conduttore, oltre i limiti dei quali il conduttore si assume esclusiva responsabilità), che dovranno essere riconsegnati unitamente al veicolo.
  5. Le spese di ordinaria manutenzione sono a esclusivo carico del conduttore, come il consumo dei liquidi carburanti, di lubrificazione, forature di pneumatici ecc…
  6. Il conduttore dichiara di assumere, dopo la consegna, la piena custodia e disponibilità del veicolo (con esclusione delle sole facoltà di alienazione e di sublocazione), con ogni conseguenza di legge in tema di responsabilità esclusiva per i danni arrecati a terzi (anche trasportati), nella circolazione del veicolo, dal conduttore medesimo o da altri che, pur in assenza di consenso del locatore, che qui si nega, abbiano utilizzato il mezzo. Il conduttore manleva infatti il locatore da ogni e qualsiasi responsabilità per colpa non grave (ivi compresa quella in vigilando o in eligendo), nel rispetto del divieto di cui all’art. 1229 c.c., restando egli l’unico responsabile, eventualmente in solido con il conducente, dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione del veicolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91, comma 2, C.d.S., che le parti dichiarano espressamente di ritenere applicabile ai loro rapporti.
  7. All’uopo, pertanto, il conduttore assume l’obbligo di usare il veicolo nel pieno rispetto delle leggi vigenti, che dichiara di conoscere, manlevando il locatore da ogni responsabilità penale e civile derivante da uso improprio e/o illecito del mezzo, obbligandosi a tenerlo indenne da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse allo stesso derivare.
  8. Ogni eventuale sanzione amministrativa derivante dal non corretto utilizzo del mezzo e da qualsivoglia violazione di legge da parte dell’utilizzatore dovrà essere immediatamente resa nota al locatore e regolarmente pagata all’Autorità di competenza da parte del conduttore, salvo quanto previsto al successivo punto 18) in caso in qui il cliente sia impossibilitato a regolare la sanzione.
  9. In casi di sinistro, il conduttore deve dare tempestiva comunicazione al locatore a mezzo lettera raccomandata a.r., da inviarsi presso i locali dello stesso, nonché sporgere denuncia dell’accaduto alla Compagnia Assicuratrice e, se del caso, alla Pubblica Autorità. Il conduttore è tenuto, in ogni modo, ad adottare ogni misura idonea e necessaria a salvaguardare i diritti, le azioni e le eccezioni del locatore o dell’assicuratore contro terzi, nonché ad evitare o limitare ulteriori danni o l’aggravamento degli stessi.
  10. È espressamente vietato al conduttore sublocare o concedere in uso a terzi, anche solo momentaneamente, il veicolo. Il conduttore si impegna in particolare a non affidare, neppure in mera custodia, il veicolo a terzi e/o privi della richiesta patente di guida.
  11. Il conduttore dichiara di essere in possesso e d conoscere i requisiti richiesti dalla legge per la conclusione del presente contratto, nonché della patente prescritta per la guida del mezzo in oggetto, , manlevando pertanto il locatore da ogni responsabilità ed impegnandosi a rispettare le leggi vigenti.
  12. Il conduttore si impegna a non utilizzare e/o trasportare il mezzo fuori dai confini della nazione previa espressa autorizzazione scritta.
  13. Il conduttore si impegna a non utilizzare il mezzo per usi diversi da quelli normali e per i quali è stato omologato.
  14. Obbligazioni in solido – Chi sottoscrive il presente contratto in nome e per conto di altra persona, sia fisica che giuridica risponderà in solido con il proprio rappresentato di tutte le obbligazioni assunte verso il locatore. Il Cliente risponde in ogni caso delle azioni ed omissioni di chiunque conduca il motociclo e nell’incauto affidamento come da art, 116 C.D.S.
  15. Il conduttore si impegna a tenere indenne il locatore dei danni conseguenti al furto parziale o totale del veicolo, tanto nel caso in cui non sia prevista copertura assicurativa, tanto nel caso in cui la copertura non sia operante, quanto nel caso in cui la Compagnia Assicuratrice proceda, per qualsivoglia motivo, ad indennizzo non integrale, per la parte non coperta.
  16. Il conduttore si impegna a riconsegnare nel termine (data ed ora) stabilito il mezzo al domicilio del locatore, se del caso curando a proprie spese . Ove a ciò il conduttore non provveda, resta in facoltà del locatore recuperare il veicolo ove questo si trovi, addebitando le relative spese di trasporto al conduttore.
  17. È fatto obbligo al conduttore di comunicare al locatore, entro un’ora dalla scadenza del noleggio, l’eventuale volontà di rinnovare e/o prolungare il presente contratto. Ove a ciò il conduttore non provveda, in assenza di riconsegna nel termine convenuto, sarà in facoltà del locatore sporgere immediata denuncia-querela alle Autorità competenti per il perseguimento di reati meglio visti e/o ritenuti. In ogni caso, il locatore avrà diritto al pagamento, secondo la tariffa applicata nel presente contratto, del canone corrispondente all’ulteriore godimento del mezzo dopo la scadenza convenuta.
  18. Il conduttore versa, al momento della sottoscrizione del presente contratto, deposito cauzionale di € (come da contratto), che verrà rimborsato all’atto della riconsegna del veicolo noleggiato. In caso di danni riportati dal mezzo e/o di sanzioni amministrative elevate nei confronti dell’utilizzatore, dalla somma da restituire sarà detratto l’importo corrispondente a detti danni (secondo la valutazione del locatore) e/o alla sanzione comminata (che sarà, in tal caso, pagata dal locatore, previa consegna del verbale di accertamento e contestazione), salvo comunque il diritto del locatore al risarcimento dell’ulteriore danno.
  19. Per qualunque controversia dovesse sorgere in relazione al presente contratto, Foro competente sarà quello di Biella.

Il conduttore dichiara di accettare espressamente e specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e segg. c.c., le clausole di cui ai punti da 1) a 19) dei presenti termini di noleggio, dichiarando altresì che le stesse sono state singolarmente oggetto di trattativa individuale tra le parti, in quanto predisposte di comune accordo al momento della stipulazione, ai sensi degli artt. 1469 – bis e segg . c.c.

Nullità clausole – Qualsiasi disposizione del presente accordo in contrasto con leggi imperative sarà considerata nulla, senza tuttavia invalidare o intaccare in alcun modo le restanti clausole del contratto.

Ultimo aggiornamento: maggio 2018